La sottoscritta Consigliera Comunale
PREMESSO CHE
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12924/2025 del 14 maggio 2025, ha sottolineato che non
bastano le circolari del Ministero dell’Interno per l’equiparazione tra omologazione e
approvazione dell’autovelox ed ha stabilito in tema di violazioni del Codice della Strada per
superamento del limite di velocità, che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione
dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano
giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’articolo 142, comma 6, del Codice della
Strada stesso, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’articolo 192 del regolamento di
esecuzione del Codice della Strada, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse,
dovendosi ritenere che l’esistenza o meno della taratura annuale dell’apparecchiatura di
rilevamento della velocità sia cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato,
recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura “autovelox” sia stata
(altresì, approvata e) “omologata”; - il procedimento aveva avuto origine da tredici verbali di accertamento emessi dalla Polizia
Municipale di un Comune, notificati tra il 26 maggio e il 6 giugno 2020, per violazione
dell’articolo 142, commi 7 e 8, del Codice della Strada; le infrazioni, accertate mediante
dispositivo “autovelox”, comportavano sanzioni per un totale di circa 1.594 euro, oltre alla
decurtazione di punti patente; il destinatario dei verbali proponeva opposizione avanti il Giudice
di Pace di Modena, sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata non fosse omologata, bensì
soltanto approvata e regolarmente tarata; il Giudice di Pace prima, e il Tribunale di Modena in
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sede d’appello poi, respingevano le doglianze, ritenendo sufficiente la sola approvazione del
dispositivo e valorizzando la regolare taratura eseguita presso un centro accreditato pochi mesi
prima degli accertamenti; - investita della questione, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribaltato l’esito
dei giudizi di merito: con l’ordinanza in esame, ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo
fondato il vizio di violazione e la falsa applicazione dell’articolo 45 del Codice della Strada e
dell’art. 345 del Regolamento di esecuzione; secondo la Corte, la distinzione tra approvazione e
omologazione non è meramente formale: la seconda costituisce un requisito autonomo, richiesto
esplicitamente dalla legge; - la Corte ha pertanto ritenuto irrilevante il fatto che il dispositivo fosse stato tarato e approvato:
senza l’omologazione, l’apparecchio non può essere utilizzato per accertamenti sanzionatori
automatizzati; - a sostegno della propria decisione, la Cassazione ha richiamato espressamente il precedente
orientamento espresso nelle ordinanze n. 10505/2024 e n. 20913/2024, rafforzando così una linea
interpretativa chiara e coerente, di cui ora tutti gli enti dovranno tenere conto; - la stessa sentenza ha chiarito che l’approvazione tecnica di un dispositivo non può in alcun modo
sostituire l’omologazione ministeriale, prevista come atto formale e sostanziale dalla normativa
vigente; - la Corte ha bocciato la circolare ministeriale n. 995/2025, che erroneamente equiparava
approvazione e omologazione, ribadendo che nessuna circolare amministrativa può derogare o
sovvertire norme di rango primario, il principio affermato è chiaro: senza omologazione, il
dispositivo è da considerarsi fuori legge, e conseguentemente tutte le sanzioni elevate sono da
ritenersi illegittime, lo stesso dicasi per la decurtazione dei punti sulla patente;
CONSIDERATO CHE - è emerso, da fonti autorevoli, che ad oggi il 60-70% circa degli autovelox fissi presenti in Italia
non sarebbe in regola con l’omologazione, come emergerebbe dall’operazione trasparenza
predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - l’Italia continua ad aumentare il numero di autovelox fissi per “garantire una maggiore sicurezza
stradale”; secondo un dato del novembre 2024, la nostra nazione conta 11.805 dispositivi (circa il
10% di tutti quelli installati nell’intero pianeta); - l’Italia, con 11.805 dispositivi si posiziona al terzo posto a livello mondiale per numero di
autovelox presenti, dietro Russia (18,414) e Brasile (17.614) che però hanno ben altra estensione
territoriale rispetto alla nostra nazione; - l’Italia, con 11.805 dispositivi si posiziona al primo posto in Europa per numero di autovelox
presenti, superando complessivamente quelli presenti in Germania (circa 4.700), in Francia (circa
3.700) e in Spagna (circa 2.500); - non risulta che in Italia si verifichino meno incidenti, in percentuale, rispetto alle altre tre nazioni
europee sopra citate, pertanto ne esce rafforzato il concetto di uso comune da parte della
cittadinanza italiana sugli autovelox, ossia strumenti di bancomat per integrare le disastrate casse
pubbliche;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE - i cittadini torinesi non sono da meno rispetto agli italiani, anche loro lamentano da anni l’utilizzo
improprio e irregolare di tali strumenti, che vengono percepiti non come inizialmente mascherati,
ossia come strumenti di sicurezza stradale ma come meri mezzi di reperimento di risorse
finanziarie da parte dell’Ente locale; - in presenza di dispositivi non omologati, permane una grave lesione del principio di legalità e di
tutela dei diritti dei cittadini; - i cittadini torinesi sono anche soggetti a sanzioni effettuate dai dispositivi T-Red installati agli
incroci semaforici nel Comune di Torino, utilizzati per rilevare infrazioni semaforiche o per
controlli del rispetto delle corsie preferenziali, e anche queste apparecchiature non sono da meno
rispetto agli autovelox, provvedendo anche loro all’emissione di sanzioni pecuniarie e
decurtazione corrispondenti punti patente;
INTERPELLA
il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
- quanti autovelox e quanti dispositivi T-Red risultino attualmente installati sul territorio comunale
torinese e, per ognuno di essi, quanti siano conformi; - se l’Amministrazione comunale abbia intenzione di procedere con la sospensione immediata
dell’attività sanzionatoria di tutti gli autovelox e dei T-Red che non risultino conformi, in
ossequio al principio di legalità sancito dalla Corte di Cassazione; - se l’Amministrazione comunale sia a conoscenza di altri Comuni che abbiano già provveduto a
procedere con la sospensione immediata dell’attività sanzionatoria di tutti gli autovelox che non
risultino conformi alla sentenza suddetta; - se corrisponda a realtà che, tra i cittadini sanzionati, solo chi presenta ricorso entro 60 giorni al
Prefetto o 30 giorni al Giudice di Pace potrà contestare la multa, per chi ha già pagato o ha
lasciato scadere i termini, purtroppo non ci sarebbero possibilità di rimborso; - quante sanzioni siano state emesse negli ultimi 5 anni da autovelox cittadini non omologati,
quale ammontare totale sia stato incassato e, di questa cifra, quale parte potrebbe essere soggetta
a rimborso; - se l’Amministrazione comunale disponga di fondi sufficienti per rimborsare i cittadini che hanno
pagato multe illegittime e potrebbero ricorrere nei termini per riavere quanto indebitamente
pagato.
Torino, 21/05/2025 LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

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